Il Foglio Rosa

Cos’è il Foglio Rosa

Il Foglio Rosa consiste nell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida ed è rilasciata dall’UMC presso cui è avanzata la domanda di rilascio della patente. È contenuta in un modello a compilazione meccanizzata di colore rosa denominato MC 1561 C in cartoncino, di dimensioni 224 x 75 mm.

Il Foglio Rosa può essere richiesto presso qualsiasi scuola guida.

Se non è possibile il rilascio al momento della presentazione della domanda, viene rilasciata un’autorizzazione provvisoria costituita da una copia a ricalco contenuta nel modulo di domanda (modello TT 2112) per il conseguimento della patente di guida. Tale autorizzazione provvisoria vale al massimo 30 giorni, scaduti i quali deve essere sostituita da quella meccanizzata.

Documenti necessari per il rilascio del Foglio Rosa

  • Modello TT 2112 in distribuzione presso gli sportelli della Motorizzazione o Autoscuole, compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione dei versamenti di € 14.62 sul c/c 4028, € 15.00 sul c/c 9001 ed ulteriore versamento di € 14.62 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sulla patente di guida da effettuarsi su modelli già predisposti all’uopo e non su bollettini postali in bianco;
  • Foto: 2 recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Certificato medico in bollo con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (e relativa fotocopia);
  • Carta di identità;
  • eventuale copia di patente di guida già posseduta;
  • Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.

In caso di esito negativo della prova pratica ( oppure alla seconda bocciatura ), qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso “foglio rosa”, l’ultima attestazione di versamento ed il certificato medico ( se ancora in corso di validità ) saranno restituiti al candidato e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste.

 

Validità del Foglio Rosa

Il Foglio Rosa può essere richiesto dal giorno seguente il compimento dell’età minima necessaria per il conseguimento della Patente di Guida richiesta, e la sua durata e’ prevista in  6 (sei mesi) dalla data di protocollo della presentazione del Modello TT 2112 (art. 122 c.d.s. Reg. Art.334) o due bocciature complessive nell’effettuazione degli esami sia teorici che pratici . Se scaduto, in caso di primo rinnovo successivo al superamento positivo dell’esame teorico, tale esito sarà riportato nella nuova autorizzazione (foglio rosa) sempreché la domanda venga inoltrata nuovamente  non oltre il 3° mese successivo alla scadenza stessa.

 

Esercitazione alla guida di veicoli a motore con Foglio Rosa

La guida dei veicoli a motore e’ subordinata al conseguimento della patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile che attesta l’idoneita’ del titolare a condurre veicoli di una o più categorie. Presso questi uffici andrà inoltrata apposita domanda il quale rilascerà un’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa). L’Art. 122 del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – Codice della strada stabilisce che l’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica “P”. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

 

E’ necessario ricordare che per chi si esercita alla guida sono previste regolamentazioni e  sanzioni in caso di irregolarità o incidente.

Chi guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida all’uopo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che arriva sino a circa 1600,00 euro La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. Mentre chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida all’uopo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma sino a circa euro 1.600,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Chi viola la disposizione della possibilità di esercitarsi su motocicli in strade poco frequentate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che puo’ arrivare sino a circa 350,00 euro.

 In caso di incidente in cui uno dei conducenti sia allievo-conducente in esercitazione di guida, in sede di accertamento delle responsabilità civili e penali per il sinistro, l’istruttore può essere chiamato a rispondere dei danni in concorso di colpa con il conducente, od anche per colpa esclusiva se la sua condotta è stata determinante nella produzione del sinistro stradale. L’accertamento del ruolo nella produzione dell’evento dannoso in sede di procedimento civile o penale è compito dell’autorità giudiziaria, pertanto va verificata anche l’idoneità psicofisica alla guida dell’istruttore. I reati ipotizzabili a seguito di un incidente stradale sono in genere colposi (lesioni personali od omicidio colposi) ossia reati in cui il colpevole è punito non perché ha voluto l’evento dannoso, ma perché questo si è verificato a causa di sua imprudenza, imperizia, negligenza o violazione di leggi o regolamenti, con responsabilità dell’allievo o/e a responsabilità dell’istruttore. Per quanto riguarda l’istruttore, la sua responsabilità può essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con l’allievo. Diversa è la situazione in caso di responsabilità civile, previsto dall’art. 2048 CC, che disciplina espressamente la responsabilità di insegnanti e precettori per i danni prodotti dagli allievi da essi curati .

I suddetti soggetti sono liberati da responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.